In una delle aree più iconiche di Roma – precisamente, via del Corso (zona dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO già dal 1980)- si trova Palazzo Bracci.

Il Palazzo (via del Corso 18) ospita la nota casa di Goethe (attualmente un Museo), ove il poeta tedesco soggiornò durante la sua permanenza a Roma.

A partire dalla fine del 2016 la Società Finleonardo S.p.a., proprietaria di un locale commerciale in via del corso n20 e, sito al piano terra dell’edificio, ha presentato al Municipio I di Roma Capitale una serie di 6 SCIA al fine di realizzare alcuni interventi edilizi non solo nel cortile interno, posto al servizio del fabbricato, ma anche all’interno del locale commerciale di sua proprietà.

Un’ulteriore SCIA è stata presentata dall’affittuaria del locale commerciale in questione, la Lush Italia S.r.l.

Il condomino arch. Alessandro Fiordelli, titolare di uno studio di architettura che affaccia direttamente sul cortile interno del palazzo, ha immediatamente denunciato i lavori in corso al Municipio I di Roma Capitale, ottenendo di fronte al suo silenzio che con sentenza n. 583 del 17 gennaio 2018 il TART condannasse il Municipio I a provvedere entro 30 giorni a svolgere le necessarie verifiche.

Con nota prot. n. 30980 del 16 febbraio 2018 il Municipio I di Roma Capitale ha concluso nel senso della sostanziale legittimità degli interventi oggetto di SCIA, ricomprendendoli nella <<categoria di ripristino e risanamento conservativo, compatibili con i titoli edilizi sopra citati>>.

  • 18 maggio 2018

    viene depositato il ricorso n. 6065 promosso dall'arch. Alessandro Fiordelli, finalizzato all'annullamento della suddetta nota del Municipio I di Roma Capitale.

  • 18 marzo 2023

    L'associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) interviene ad adiuvandum, perché aveva chiesto l'annullamento dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Roma alla società Finleonardo S.p.A. e con distinto suo ricorso n. 5031 depositato il 6 maggio 2022 ha chiesto l'annullamento della nota della Soprintendenza Archeologica Bella Arti e Paesaggio di Roma n. 0012967-P del 22.03.2022, con cui è stata negata l'esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma.

  • 20 marzo 2023

    L'assistente legale dell'arch. Alessandro Fiordelli ha chiesto al Collegio di disporre la riunione del suo ricorso con il parallelo giudizio instaurato dall'associazione VAS innanzi alla sezione II Quater del TAR Lazio (NRG 5031/2022) con contestuale ricalendarizzazione del'udienza di merito.

  • 12 aprile 2023

    VAS ha depositato a sua volta istanza di rinvio dell'udienza di merito del ricorso dell'arch. Fiordelli ad altra udienza per consentire la trattazione congiunta dei ricorsi RG n. 5031/2022 e RG 6065/2018 dinanzi ad unica Sezione e alla stessa udienza di merito, attesa l'evidente connessione oggettiva tra i due giudizi.

  • 23 maggio 2023

    Con la sentenza n. 8778 del 23 maggio 2023 la Sezione Seconda Stralcio del TAR non ha accolto la richiesta di trattazione congiunta dei ricorsi RG n. 5031/2022 e RG 6065/2018 dinanzi ad unica Sezione, ma ha ritenuto ammissibile l'atto di intervento ad adiuvandum di VAS, escludendo però l'ulteriore doglianza consistente nell'asserita mancanza dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, autorizzazione che in base alla prospettazione dell'associazione si sarebbe dovuta conseguire al fine di realizzare i lavori oggetto di SCIA.

Per il TAR la doglianza è inammissibile in quanto completamente nuova rispetto alle censure già articolate con il ricorso dell’arch. Fiordelli e, dunque incompatibile con la natura propria dell’atto di intervento ad adiuvandum.

La Sezione Seconda Stralcio del TAR non ha accolto anche il quarto dei cinque motivi del ricorso.

Ha invece ritenuto fondato il primo motivo di censura riguardante la prima SCIA del 30 novembre 2016, perché ne è stato sollecitato l’esercizio dei poteri inibitori/repressivi oltre il termine di 30 giorni (a differenza delle altre varianti di cui è stato sollecitato l’esercizio dei poter inibitori /repressivi oltre il termine di 30 giorni ma entro il maggior termine di 18 mesi), in quanto è << completamente sfornita della benché minima motivazione sulla conformità di detti interventi rispetto alla normativa urbanistico-edilizia, non essendo stato fornito alcun ragguaglio sulle ragioni per cui la prospettata modificazione del cortile esterno potrebbe realmente sussumersi nel paradigma degli interventi di restauro/risanamento conservativo (come tali assentibili con SCIA) e non invece in quello della ristrutturazione edilizia c.d. pesante>> ed è inoltre <<sostenuta da una motivazione stereotipata e acritica in merito alla conformità degli interventi de quibus rispetto ai valori storico-architettonici, attesoche il succitato parere soprintendizio del 24 agosto 2016 non esprime alcuna circostanziata valutazione degli specifici aspetti per cui detti interventi sarebbero in concreto conformi ai valori storico-architettonici della città di Roma>>.

Per la Sezione Seconda Stralcio del TAR non sembra certamente trascurabile <<stabilire se l’intervento edilizio de quo abbia effettivamente natura di restauro/risanamento conservativo (come tale assentibile con SCIA) oppure invece di ristrutturazione edilizia “pesante” (come tale abbisognevole di permesso di costruire)>>: quanto sopra rilevato porta a ritenere assorbiti anche il secondo, il terzo ed il quinto motivo di censura.

Ne deriva che <<l’accoglimento del primo motivo di gravame per difetto di motivazione conduce, pertanto, all’annullamento del provvedimento impugnato nei limiti suesposti, con la conseguente precisazione che l’intervento edilizio indicato nella SCIA del 30 novembre 2016 – non essendo attualmente supportato da alcuna dimostrazione della sua natura di meno restauro /risanamento conservativo (e cioè del fatto che la quota del cortile post operam è concretamente misurabile come coincidente con la quota originaria) – non è allo stato assentibile con SCIA, salvo il potere di Roma Capitale di rideterminarsi nell’esercizio dei propri poteri repressivi/inibitori in ossequio al vincolo conformativo discente della presente sentenza>>.

Con la sentenza in questione la Sezione Seconda Stralcio del TAR ha deciso <<l’annullamento parziale del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in relazione alla SCIA del 30 novembre 2016>>.

Ha conseguentemente condannata <<Roma Capitale e Finleonardo S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente e dell’Associazione interviente in misura complessivamente pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti); delle suddette spese legali una quota pari ad € 3.000,00 (tremila/00) è riconosciuta in favore del ricorrente ed una quota pari ad € 1.000 (mille/00) è riconosciuta in favore dell’Associazione interveniente>>.

Nel caso passasse in giudicato (anche all’esito di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato) la sentenza dovrebbe comportare come conseguenza che il Municipio I di Roma Capitale debba provvedere quanto meno ad una verifica della legittimità della SCIA del 30 novembre 2016, se non anche delle altre 5 SCIA, rideterminandosi nell’esercizio dei propri poteri repressivi/inibitori in ossequio al vincolo conformativo discendente dalla sentenza e di conseguente accertamento che per i lavori eseguiti occorreva il permesso di costruire che è dovuto per i casi di vera e propria ristrutturazione edilizia pesante.   

*si ringrazia l’arch Rodolfo Bosi per la ricostruzione della vicenda.

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