Approvato a Sorrento il 7 ottobre 2017 dall’Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci VAS.
PREMESSA
Lo Statuto di VAS rimanda a successivi atti regolamentari nei seguenti punti.
1 – Il punto 17 del 1° comma dell’art. 4 dispone che, fra le sue attività, Vas “promuove attività volte
alla tutela dei beni ambientali, paesistici e culturali mediante l’introduzione di un servizio di GEV
Guardie Ecologiche Volontarie”: precisa a tal riguardo che “Tale attività è normata da apposito
regolamento”.
2 – Il comma 11 dell’art. 5 (soci) dispone fra l’altro che “È prevista la disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo”.
3 – Il punto 4 del comma 8 dell’art. 7 (Assemblea dei Soci) stabilisce che l’Assemblea Ordinaria dei
Soci delibera su “le modificazioni dell’Atto Costitutivo e la ratifica dei regolamenti interni”.
4 – Il successivo comma 9 dell’art. 7 dispone che “L’Assemblea vigila inoltre affinché venga
rispettata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo”.
5 – Il punto 8 del comma 14 dell’art. 8 stabilisce che il Consiglio Nazionale “determina i contributi
annuali dei soci”.
6 – Il punto 2 del comma 2 dell’art. 9 dispone che il Comitato Esecutivo “emana i regolamenti
interni sul funzionamento dell’associazione ; tali regolamenti hanno effetto immediato e
conserveranno la loro efficacia sino alla tenuta della prima Assemblea dei soci utile, nel corso della
quale dovranno in ogni caso essere sottoposti alla ratifica dei soci”.
7 – Il comma 3 dell’art. 12 stabilisce che “Ai Probiviri spetta di esaminare e giudicare, nel rispetto
del principio del contraddittorio, le controversie tra i soci, tra soci e Associazione o tra gli organi
della stessa, secondo le modalità, le procedure e le sanzioni, applicandole, stabilite dal regolamento
dell’Associazione ”.
8 – Il comma 3 dell’art. 13 dispone che “Le modalità di costituzione dei Comitati Promotori, dei
Circoli Territoriali e dei Coordinamenti Regionali e il loro funzionamento sono indicati nel
regolamento”.
9 – Il successivo comma 4 dell’art. 13 stabilisce che “Il Coordinatore Regionale è eletto
dall’Assemblea dei Circoli Territoriali, secondo le modalità indicate nel regolamento, e, di norma,
in concomitanza con le scadenze dell’Assemblea dei soci”.
Ne deriva che è opportuno predisporre un unico “Regolamento” sul funzionamento della
associazione VAS che preveda e disciplini le attività di tutti gli organi di VAS.
Il testo approvato il 7 ottobre 2017 a Sorrento dalla Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci
VAS è il seguente.REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE “VERDI
AMBIENTE E SOCIETÀ” (VAS)
ART. 1 – I SOCI DELLA ASSOCIAZIONE VAS
1 – Diventa di norma “Socio Sostenitore” della associazione la persona fisica che si tessera pagando
la quota annuale ed i suoi successivi rinnovi.
2 – Diventa “Socio Attivo” la persona fisica che si tessera e partecipa direttamente alle attività a cui
è più interessata, svolte sia dalla associazione nazionale che dal Circolo Territoriale di
appartenenza.
3 – Possono diventare “Soci sostenitori” e/o “Soci Attivi” anche le persone giuridiche, associazioni
ed enti che condividono e perseguono le finalità e gli scopi previsti dallo Statuto dell’associazione.
4 – Sia i soci sostenitori che i soci attivi hanno diritto di voto in occasione delle Assemblee
Nazionali ordinarie e straordinarie: nel caso di associati diversi dalle persone fisiche, hanno diritto
di voto e possono eventualmente essere eletti anche a cariche direttive i loro legali rappresentanti o
altra persona preventivamente designata per iscritto.
5 – Si può diventare anche “Socio junior” della associazione versando una quota di iscrizione
annuale inferiore.
6 – Può diventare inoltre “Socio Benemerito” chi per l’opera svolta ha acquisito particolari
benemerenze e significativi riconoscimenti in rapporto alle finalità e agli scopi dell’Associazione, a
condizione – se esterno alla associazione – di aderirvi e versare annualmente il contributo
associativo.
7 – A seconda del rispettivo interesse e grado di partecipazione ogni socio si tessera alla
associazione nazionale o al Circolo Territoriale di appartenenza, pagando la quota associativa
annuale.
ART. 2 – ASSEMBLEA DEI SOCI
1 – La totalità dei soci a qualunque titolo e livello costituisce la Assemblea dei Soci
dell’associazione.
2 – L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria oppure straordinaria.
3 – In entrambi i casi di cui al precedente comma hanno diritto di intervento all’Assemblea
dell’Associazione e di voto tutti i soci maggiori di età, che siano in regola con il versamento dei
contributi sociali.
ART. 3 – CIRCOLI TERRITORIALI
1 – I “Soci Attivi” ed i “Soci Benemeriti“, nonché i “Soci Junior“, possono promuovere
l’aggregazione sul rispettivo territorio con la costituzione di “Circoli Territoriali” formati da un
numero di almeno cinque persone.2 – Ogni “Circolo Territoriale” si costituisce sulla base di un atto costitutivo, che richiamando le
finalità e l’adesione allo Statuto nazionale deve indicare la rispettiva denominazione territoriale, le
finalità locali ed il suo campo d’azione, indicando altresì il rispettivo Responsabile.
3 – L’atto costitutivo deve essere preventivamente approvato dalla sede nazionale dell’associazione.
4 – Ogni “Circolo Territoriale” ha una propria autonomina d’azione, di cui deve rendere comunque
conto alla sede nazionale con cadenza periodica; non ha alcuna possibilità d’intraprendere azioni
giudiziarie (che possono essere però promosse a nome e per conto di VAS nazionale se finanziate
da terzi, previo consenso del Presidente e del Comitato Esecutivo”) né d’impegnarsi
finanziariamente se non nei limiti della responsabilità della propria assemblea e del proprio bilancio
di circolo e comunque previo assenso degli organismi superiori.
5 – Ogni “Circolo Territoriale” si impegna a partecipare alle campagne nazionali dell’associazione
in proporzione alle proprie forze e disponibilità dei soci che ne fanno parte.
6 – Per sostenere i costi di funzionamento di ogni “Circolo Territoriale” il rispettivo Responsabile
trattiene non più del 50% delle quote associative dei soci, versando la rimanente somma dei
tesseramenti alla sede nazionale dell’associazione.
7 – I costi di funzionamento di ogni “Circolo Territoriale” debbono essere coperti dalla metà delle
quote associative dei soci regolarmente versate: dell’obbligo di coprire l’eventuale disavanzo è
esentata la sede nazionale dell’associazione e si deve far carico esclusivamente il Responsabile del
rispettivo “Circolo Territoriale“.
8 – Ogni Responsabile di Circolo Territoriale deve rapportarsi in modo costante e continuo con il
Coordinamento Regionale della associazione, laddove formalmente costituito.
9 – Ogni Responsabile di Circolo Territoriale deve rapportarsi in modo costante e continuo anche e
soprattutto con la sede nazionale, comunicando tempestivamente l’aggiornamento dell’elenco dei
soci del Circolo sia regolarmente tesserati che volontari, con i rispettivi indirizzi di posta elettronica
e numeri di telefono, al fine di consentire il raggiungimento di tutte le comunicazione della sede
nazionale.
10 – Ai fini del sostentamento della gestione della sede nazionale dell’associazione, oltre al
versamento alla sede nazionale almeno della metà delle quote associative, ogni Responsabile di
Circolo Territoriale in luogo della propria quota associativa annuale si impegna a versare
mensilmente a VAS nazionale un proprio contributo, in proporzione alle sue personali possibilità.
ART. 4 – COORDINAMENTO REGIONALE
1 – I “Circoli Territoriali” possono promuovere la rispettiva aggregazione sul rispettivo territorio
con la costituzione della Assemblea dei Circoli Territoriali e del rispettivo “Coordinamento
Regionale”.
2 – Il “Coordinamento Regionale” deve essere rappresentativo dei “Circoli Territoriali” di almeno
due o tre Province della stessa Regione.
3 – Il “Coordinamento Regionale” è rappresentativo anche delle Città Metropolitane presenti in ogni
Regione.4 – L’Assemblea dei Circoli Territoriali elegge il Responsabile del rispettivo “Coordinamento
Regionale” fra i soci della medesima Regione in regola con i versamenti delle quote associative.
5 – Il “Coordinatore Regionale” controlla il regolare funzionamento dei “Circoli Territoriali“, ne
registra ed aggiorna l’elenco di tutti i soci dei rispettivi “Circoli Territoriali” e cura il
coordinamento delle loro attività con le campagne nazionali dell’associazione.
ART. 5 – CONSIGLIO NAZIONALE
1 – I componenti del Consiglio Nazionale debbono essere scelti dall’Assemblea Nazionale fra i soci
dell’associazione in modo da assicurare una equa distribuzione e rappresentanza di genere sul
territorio nazionale.
2 – Ai fini del sostentamento della gestione della sede nazionale dell’associazione e del suo
pareggio di bilancio, oltre a determinare la quota annuale dei tesseramenti dei singoli soci, in luogo
della propria quota associativa annuale, ogni membro del Consiglio Nazionale si impegna a versare
mensilmente a VAS nazionale un proprio contributo in proporzione con la quota associativa
annuale, nella misura decisa dallo stesso Consiglio Nazionale.
ART. 6 – COMITATO ESECUTIVO
1 – Il Comitato Esecutivo è composto da un numero minimo di 6 persone e da un numero massimo
di 9 persone, oltre al Presidente, al Vice Presidente Vicario ed al Tesoriere, scelte sempre e
comunque nell’ambito dei componenti del Consiglio Nazionale e nella misura del possibile nel
pieno rispetto dell’equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo delle cariche direttive
venga riservato al genere meno rappresentato.
2 – La composizione del Comitato Esecutivo deve garantire una distribuzione equilibrata e
baricentrica sul territorio nazionale nella misura della rappresentanza sempre e comunque di un
terzo dei membri sia per l’Italia settentrionale che per l’Italia centrale e per l’Italia meridionale.
3 – A ciascuno dei membri del Comitato Esecutivo può essere attribuita anche la funzione di
rappresentanza dell’Associazione in tutti quei casi in cui sia il Presidente che il Vice Presidente
Vicario siano impossibilitati a svolgere questo compito.
ART. 7 – PRESIDENTE
1 – Il Presidente della associazione è scelto e nominato dal Consiglio Nazionale fra i membri
dell’Assemblea dei soci.
2 – Il Presidente fa parte di diritto del Comitato Esecutivo che viene a presiedere e convocare di
volta in volta.
ART. 8 – PRESIDENTE ONORARIO
Di norma è nominato Presidente Onorario dal Consiglio Nazionale il Presidente della associazione
che rassegna anticipatamente le proprie dimissioni o che decade dalla sua funzione al rinnovo di
tutte le cariche triennali.ART. 9 – VICE PRESIDENTE VICARIO
1 – Il Vice Presidente Vicario è scelto dal Consiglio Nazionale fra i soci dell’associazione ed entra a
far parte d’ufficio del Comitato Esecutivo.
2 – Il Vice Presidente Vicario fa le veci del Presidente dell’associazione in caso di suo impedimento
o per delega espressa dello stesso.
ART. 10 – TESORIERE
1 – Il Consiglio Nazionale elegge il Tesoriere fra colui dei soci della associazione che provveda a
titolo gratuito a tenere in regola i conti della associazione.
2 – Il Tesoriere predispone i bilanci consuntivi e preventivi dell’associazione.
3 – Il Tesoriere cura tutti i rapporti di carattere economico della associazione con gli Enti e le
Pubbliche Amministrazioni.
ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBI VIRI
1 – L’Assemblea Nazionale dell’associazione elegge i tre membri del “Collegio dei Probi Viri“,
scegliendoli fra persone esperte in materia di diritto e di Giurisprudenza.
2 – Le decisioni del “Collegio dei Probi Viri” riguardanti tutti i casi in cui quest’organo viene
chiamato a pronunciarsi sono esclusive e sovraordinate e quindi obbligatoriamente da rispettare.
ART. 12 – GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV)
1 – Per diventare “Guardie Ecologiche Volontarie” (GEV) bisogna essere maggiorenni, cittadini
italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, e seguire un corso formativo della
durata di circa tre mesi e superare un esame abilitante.
2 – Nello specifico occorre possedere i requisiti richiesti per ottenere il decreto rilasciato dalla
Provincia di operatività di guardia ecologica volontaria.
3 – L’Associazione si può dotare “Guardie Ecologiche Volontarie” (GEV) ambientali, zoofile,
agricole nonché per caccia e pesca, che prestano servizio alle dirette dipendenze della sede
nazionale con abbigliamento associativo sia istituzionale che operativo, bilanci e spese.
4 – Il servizio non è retribuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro con l’associazione.
3 – È previsto l’obbligo di prestare un minimo di ore di servizio mensili che può variare da
Provincia a Provincia in quanto non esiste un univoco regolamento.
4 – Il Presidente dell’associazione richiede direttamente alle Prefetture il rilascio del decreto
prefettizio per i volontari che hanno frequentato il corso per Guardie Ecologiche.
5 – Il Presidente dell’associazione può sottoscrivere accordi di gemellaggio con altre associazioni di
Guardie Ecologiche Volontarie, definendone le reciproche intese su cui avviare un rapporto di
collaborazione, comunicando l’avvenuta adesione al Ministero dell’Ambiente.