Piccole Produzioni Locali, PPL. La legge 30/2022 e l’Armata Brancaleone 

DI DARIO DONGO, GREAT ITALIAN FOOD TRADE, 25 APRILE 2022

Il legislatore italiano ha varato la legge 30/2022, al dichiarato obiettivo di valorizzare le Piccole Produzioni Locali (PPL) nei settori agricolo, apistico, ittico e alimentare.

Le PPL dovrebbero venire distinte attraverso un apposito logo e beneficiare di ‘procedure semplificate’ non meglio definite, a condizioni altrettanto indefinite. (1)

Gli uffici legali dei ministeri coinvolti, come quelli di Camera e Senato, hanno però trascurato i presupposti di diritto UE. L’Armata Brancaleone colpisce ancora.

Piccole Produzioni Locali. Quattro princìpi

Le ‘Piccole Produzioni Locali’ (PPL) sono costituite da materie prime agricole e prodotti trasformati di origine animale o vegetale, purché realizzati in ‘quantità limitate’. E dovrebbero rispettare quattro princìpi:

1) salubrità. Niente di nuovo sul fronte occidentale, gli alimenti immessi nel mercato unico devono essere sicuri. Come prescritto dal General Food Law (reg. CE 178/02, articolo 14) e dal Pacchetto Igiene, (2)

2) localizzazione. I PPL derivano esclusivamente dalla ‘propria produzione primaria’ degli ‘imprenditori agricoli e ittici’ e venire commercializzati ‘in ambito locale’,

3) limitatezza. Si intende limitare la ‘possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti, in termini assoluti’,

4) specificità. Ulteriori limiti, da definire con decreto MiPAAF, restringeranno le facoltà di produrre e commercializzare le piccole produzioni locali ‘esclusivamente’ ad alcune ‘tipologie di prodotti’ (legge 30/2022, articolo 1).

Legge ‘in bianco’

La leggeparlamentare ‘in bianco’ delega il MiPAAF – di concerto con il ministero della Salute, dopo avere raccolto il parere della Conferenza Stato-Regioni – ad adottare, nei tre mesi dall’entrata in vigore della legge 30/2022 (avvenuta il 23.4.22), un decreto. O meglio un regolamento, ove disporre i criteri e le linee guida che le Regioni e Province autonome dovrebbero seguire per definire:

– il ‘paniere PPL’, cioè l’elenco delle ‘tipologie dei prodotti’ da Piccole Produzioni Locali, i relativi ‘limiti quantitativi in termini assoluti’ e le modalità di aggiornamento,
– le modalità per l’ammissione alle ‘procedure semplificate’ per i prodotti PPL,
– le misure da applicare e i controlli-igienico sanitari da effettuare sui prodotti PPL. Con buona pace della competenza primaria del ministero della Salute (3,4),
– le modalità di utilizzo dell’etichettatura e del logo PPL, ed i relativi controlli.

MiPAAF, Regioni e Province autonome

Il MIPAAF dovrebbe dedicare una sezione dedicata del suo sito istituzionale alle informazioni pertinenti sui prodotti PPL e promuovere la loro valorizzazione (legge 30/2022, articolo 8).

Le disposizioni già adottate da Regioni e Province autonome su prodotti da Piccole Produzioni Locali, purché non in contrasto con il futuro regolamento, potranno comunque venire adottate.

Sono altresì fatti salvi, ovviamente, i regimi di tutela stabiliti a livello UE. Vale a dire le Geographical Indications (DOP, IGP, STG, nonché DOC, DOCG, IGT per i vini, i vini aromatizzati e prodotti vitivinicoli), prodotti biologici, prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, bevande spiritose.

Produzione e commercializzazione

Gli imprenditori agricoli, apistici ed ittici sono i destinatari di questa legge e devono realizzare i loro PPL esclusivamente nei terreni di pertinenza dell’azienda (affitto, proprietà o altro) destinati a produrre alimenti per consumo umano. I PPL devono venire destinati solo al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nella provincia ove è presente la sede di produzione e nelle province contermini.

Gli agriturismi possono utilizzare anche i prodotti PPL di altre aziende, a patto che siano rispettati i requisiti di origine geografica. Nel caso essi desiderino realizzare prodotti del ‘paniere PPL’ devono comunque rispettare i requisiti di produzione previsti.

Gli istituti tecnici e professionali (agrario e alberghiero-ristorativo) possono realizzare e commercializzare questo tipo di prodotti. I proventi devono essere indirizzati al finanziamento delle spese didattiche e di istituto (legge 30/2022, articolo 2).

Etichettatura e logo

L’etichettatura deve riportare la dicitura chiara e leggibile ‘PPL – Piccole Produzioni Locali’ seguita dal nome del Comune o Provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività rilasciata dall’ASL. Oltre ai requisiti di etichettatura generali (reg. UE 1169/2011, d.lgs. 231/2017 e quelli previsti da altre normative UE (legge 30/2022, articolo 3).

Il logo PPL – da realizzarsi attraverso ‘concorso di idee’ indetto dal MiPAAF entro 180 giorni – dovrà venire esposto nei luoghi di vendita diretta, mercati, esercizi commerciali e di ristorazione, spazi espositivi dedicati, piattaforme di vendita online. Il regolamento MIPAAF definirà le condizioni e modalità di attribuzione del logo, verifica e attestazione di provenienza, adempimenti di tracciabilità e modalità d’informazione al consumatore (legge 30/2022, articolo 3).

Consumo immediato e vendita diretta

Il consumo immediato e la vendita diretta dei prodotti da possono avvenire, a condizione che le attività di commercializzazione e vendita siano effettuate dall’imprenditore produttore, sempre nella provincia in cui risiede l’azienda o in quelle contermini:

– presso la propria azienda ed esercizi di vendita funzionalmente connessi (malga inclusa),

– nei mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni. Con possibilità di riservare postazioni dedicate nei mercati locali istituiti dai Comuni,

– negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore (legge 30/2022, articolo 5).

Requisiti igienico-sanitari

Gli operatori devono rispettare i requisiti di igiene previsti dal reg. CE 852/2004 (c.d. Igiene 1). Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni e le Province autonome potrebbero stabilire ‘requisiti struttrali semplificati per i locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi’.

I prodotti di origine animale ottenuti da carni di animali provenienti dall’azienda agricola devono essere ottenuti da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto ai sensi del reg. CE n. 853/2004 con sede nella stessa provincia dell’azienda agricola o province contermini. Sono salve le deroghe previste dallo stesso regolamento (legge 30/2022, articolo 7).

Controlli e sanzioni amministrative

I controlli pubblici sono attribuiti all’ICQRF, alle ASL, per quanto riguarda gli aspetti veterinari ed alimentari, per i sopralluoghi preventivi in azienda e la verifica dei requisiti necessari (es. modalità di produzione e vendita, utilizzo del logo ed etichettatura) e, se necessario, dalla polizia locale, ai sensi del d.lgs. 231/2017.

ICQRF è l’autorità competente a l’irrogazione le sanzioni amministrative per l’utilizzo improprio di etichetta e logo PPL. Da € 1.600 a 9.500, salvo che il fatto costituisca reato, con sospensione della licenza d’uso del logo per un periodo di 1-3 mesi e revoca in caso di violazione ripetuta.

Legge inapplicabile, oltreché inutile

La legge 30/2022 vale carta straccia, poiché trattasi di norma tecnica nazionale relativa alla produzione e vendita delle merci non notificata alla Commissione europea. Come invece doveroso, ai sensi della dir. UE 2015/1535. Ed è perciò inapplicabile, secondo giurisprudenza consolidata della European Court of Justice (ECJ).

Ed è una legge inutile, oltreché illegittima. Le parti sociali interessate chiedono invece da oltre una dozzina d’anni una legge sull’agricoltura contadina, volta a promuovere l’agroecologia e i valori della filiera corta. Per ridurre gli oneri fiscali e burocratici di attività improntate a solidarietà e recupero degli ecosistemi (5,6).

Conclusioni provvisorie

L’Armata Brancaleone colpisce ancora e Pantalone paga – come sempre – le malefatte dei dilettanti allo sbaraglio, nella politica priva di governance e i vertici della pubblica amministrazione.

Non v’è bisogno di ricordare le centinaia di precedenti. È ora, piuttosto, di mandare tutti a casa. Si facciano le PPL tra le mura domestiche anziché combinare altri danni in questa povera Italia.

Dario Dongo

Note

(1) Legge 1.4.22, n. 30. Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine localehttps://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/22/22G00040/SG

(2) Dario Dongo. Reg. UE 2021/382. Gestione allergeni, cultura della sicurezza, redistribuzione alimenti. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reg-ue-2081-382-gestione-allergeni-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti

(3) Dario Dongo, Amaranta Traversa, Sarah Lanzilli, Claudio Biglia. Controlli ufficiali, d .lgs. 27/21. Attuazione del reg. UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 14.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-ufficiali-d-lgs-27-21-attuazione-del-reg-ue-2017-625

(4) Dario Dongo, Andrea Sodero. Controlli ufficiali. Legge 71/2021, di conversione del DL 42/2021, e diffida degli operatori. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.5.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-ufficiali-legge-71-2021-di-conversione-del-dl-42-2021-e-diffida-degli-operatori

(5) Dario Dongo, Giulia Caddeo. Campagna popolare per l’agricoltura contadina, in attesa della legge. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.6.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/campagna-popolare-per-l-agricoltura-contadina-in-attesa-della-legge

(6) Dario Dongo. Filiera corta, concetti e valori. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.9.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/filiera-corta-concetti-e-valori

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