Il testo unificato approvato dall’Assemblea del Senato ha perso l’occasione di adeguare il dettato normativo del 7° comma dell’art. 12 (secondo cui il Piano di Assetto di un parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici) con il secondo periodo del 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi del quale “per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.
Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 19 maggio 2008 è stata ritenuta fondata la questione relativa al principio della “cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette”.
I disegni di legge n. 119 del sen. D’Alì e n. 1034 del sen. Caleo, così come il testo unificato approvato dall’Assemblea del Senato, hanno ignorato sia il D.Lgs. n. 42/2004 che la sentenza della Corte Costituzionale, mentre il disegno di legge n. 1004 della senatrice De Petris aveva provveduto correttamente, ma solo passivamente a recepire il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” eliminando le parole “i piani paesistici” dal comma 7 dell’art. 12 della legge n. 394/1991, senza contenere una minima ulteriore traccia di aver recepito la sentenza della Corte Costituzionale anche e soprattutto in termini di incidenza sulla pianificazione dei Piani di Assetto.
In termini pratici si tratta di sancire per legge che le destinazioni dei Piani di Assetto debbono rispettare le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici Regionali (PTPR) ed in particolare quelle che dettano la tutela integrale e quindi la inedificabilità.
Quando il disegno di legge A.C. 4144-A è arrivato all’esame della Commissione Commercio ho trasmesso una serie di emendamenti, fra cui il seguente.
Si propone di aggiungere un punto 8-bis) dell’art. 5 dal seguente testo:
«Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.»
La Commissione Ambiente della Camera, il cui Presidente Ermete Realacci non ha ritenuto nemmeno di includere l’associazione VAS nell’elenco delle associazioni ambientaliste a cui concedere audizione, non ha preso nella minima considerazione la suddetta proposta di emendamento, che ho allora trasmesso direttamente per posta elettronica a buona parte dei Deputati.
È stata fatta propria nei due seguenti emendamenti.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.»
*5. 72. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
(ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA)
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.»
*5. 233. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
(SINISTRA ITALIANA – SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ – POSSIBILE)
Questo l’estratto dal resoconto stenografico della seduta di ieri mattina.
«Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti 5.72 Zaratti e 5.233 Pellegrino, con il parere contrario della Commissione e del Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
La Camera respinge (Vedi votazione n. 45). ».
Evidentemente la maggioranza sia dei Senatori che dei Deputati vuole che i futuri Consigli Direttivi dei Parchi, capitanati dai rispettivi Presidenti che con l’ambiente vero e proprio non avranno nulla a che vedere, abbiano le mani libere nell’adottare Piani di Assetto in cui – ligi al testo illecito rimasto invariato del 7° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991 – non si terrà alcun conto del 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 e si violeranno bellamente le prescrizioni di inedificabilità e di tutela integrale imposte dai Piani Paesistici vigenti, nella speranza che nessuno se ne accorga, per far passare un presunto “sviluppo ecosostenibile” che si concretizzerà in tante belle costruzioni in piena zona agricola.
Oltre che a rendersi responsabili di aver violato il rispetto che si deve all’ordinamento sancito dalla nostra Costituzione, su cui hanno giurato, questi molto poco onorevoli Senatori e Deputati non si sono resi conto che lasciando invariato il testo del 7° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991 si renderanno responsabili anche e soprattutto di aver provocato un domani forti contenziosi sia al TAR che al Consiglio di Stato.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi