Maltrattamento di animali

 

Paradosso dei paradossi: anche una persona amante degli altri animali (magari vegetariana e pure vegan) può esser responsabile del reato di maltrattamento di animali di cui all’art. 727 cod. pen.

Accade quando vengano tenuti “all’interno di un locale chiuso concesso in comodato d’uso, 25 gatti selvatici (rectius, liberi, n.d.r.) e un cavallo, in condizioni ambientali incompatibili con la natura degli stessi animali, a causa delle quali essi avevano patito gravi sofferenze”, in quanto “il locale si trovava in pessime condizioni igieniche, con il pavimento completamente imbrattato di feci e di urina frammiste a segatura e sporcizia varia, tali da provocare esalazioni ammoniacali urticanti ed a contaminare il cibo e l’acqua”.

In tali casi, sarebbe necessario modificare le proprie abitudini, perché chi ne soffre le conseguenze sono proprio quegli altri animali che si amano alla follìa.

La giurisprudenza penale in materia è chiara e univoca e la sentenza Cass. pen., Sez. III, 1 marzo 2017, n. 10009 si inserisce in tale linea interpretativa: “il reato in questione è integrato dalla condotta, anche occasionale e non riferibile al proprietario (Sez. 3, Ordinanza n. 6415 del 18/01/2006, dep. 21/02/2006, Bollecchino, Rv. 233307), di detenzione degli animali con modalità tali da arrecare agli stessi gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014, dep. 17/02/2015, Garnero, Rv. 262529; Sez. 3, n. 37859 del 4/06/2014, dep. 16/09/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184).  

Dunque, ai fini dell’integrazione del reato in esame non è necessario che l’animale riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere anche soltanto in meri patimenti (Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, dep. 7/01/2008, Mollaian, Rv. 238602), la cui inflizione sia non necessaria in rapporto alle esigenze della custodia e dell’allevamento dello stesso (Sez. 3, n. 28700 del 20/05/2004, dep. 1/07/2004, Fiorentino, Rv. 229431).  

La condotta in esame, peraltro, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Sez. 3, n. 21744 del 26/04/2005, dep. 9/06/2005, P.M. in proc. Duranti ed altri, Rv. 231652), trattandosi di contravvenzione non necessariamente dolosa (Sez. 3, n. 32837 del può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Sez. 3, n. 21744 del 26/04/2005, dep. 9/06/2005, P.M. in proc. Duranti ed altri, Rv. 231652), trattandosi di contravvenzione non necessariamente dolosa (Sez. 3, n. 32837 del 16/06/2005, dep. 2/09/2005, Vella, Rv. 232196)”.

La predisposizione di un locale dove tener rinchiusi numerosi esemplari di più specie animali senza il rispetto delle minime condizioni igieniche costituisce condizione “sufficiente a integrare la fattispecie contestata”, indipendentemente dall’insorgenza di specifiche malattie e a prescindere da qualsiasi giustificazione (“misura dettata a salvaguardia” dei felini, “condizioni igieniche riscontrate nel locale …e simili a quelle in cui sarebbero soliti vivere i gatti randagi nonché alle condizioni che, ordinariamente, si rinverrebbero nelle stalle”).

Così la mancata somministrazione dei prescritti medicinali (antidolorifico) e della ferratura correttiva per ovviare alla zoppìa del Cavallo ha portato “anche l’esemplare equino ad una forte afflizione fisica, suscettibile di integrare il reato di cui all’art. 727 cod. pen. come interpretato alla luce dei ricordati orientamenti giurisprudenziali”.

Un’indicazione giurisprudenziale autorevole che aiuta il buon senso nei rapporti con gli altri animali.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

(Articolo pubblicato con questo titolo sul sito online del “Gruppo d’Intervento Giuridico”)

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