Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR del Veneto che assegnava la concessione fino al 2020 dell’Isola di San Giacomo in Paludo all’Associazione VAS

Comunicato Stampa 

Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR del Veneto che assegnava la concessione fino al 2020 dell’ Isola di San Giacomo in Paludo all’Associazione VAS

 dichiarazioni del Sen. Guido Pollice

Con tutto il rispetto delle sentenze, anche quando queste non riteniamo che siano giuste e fondate,ha dichiarato il Sen. Guido Pollice presidente nazionale di VAS “siamo profondamente amareggiati per la decisione del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza del Tar del Veneto che di fatto sanciva l’avvenuto rinnovo della concessione a VAS fino al 2020 dell’Isola di San Giacomo in Paludo“.

Le motivazioni alcune fra le altre, di non aver rispettato il contratto e l’aver individuato criticità emerse durante il rapporto, sono inesistenti. L’Isola è stata data in concessione a VAS in stato di abbandono ora è recintata, bonificata e fruibile.

Nessuno si è posto la domanda: di chi è stato il merito di salvaguardare l’Isola e permettere il recupero utile perfino alla soprintendenza dei beni archeologici e monumentali del Veneto con quattro anni di scavo?

Comunque ricorreremo in Cassazione con il Prof. Daniele Granara perché non vogliamo dare respiro a chi intende promuovere operazioni speculative che apporterebbero l’ennesimo scempio all’Isola salvaguardata da Vas in tutti questi anni”.

Roma 03 marzo 2015

Ufficio Stampa Associazione Verdi Ambiente e Società

VAS ONLUS

Corso Vittorio Emanuele II, 154

00186 Roma

Tel 063608181

 

Storia della concessione

dell’isola di S. Giacomo in Paludo

L’isola lagunare si San Giacomo in Paludo è un bene appartenente al patrimonio disponibile in forza del decreto di “sclassifica” n. 616 del 1974, poi ricompreso nel demanio storico artistico in forza del decreto del Ministro per i Beni Culturali prot. n. 4499 del 25 luglio 1988.

In ragione dello stato di abbandono e degrado in cui si trovava l’isola di San Giacomo in Paludo ed a fronte del pregio archeologico della stessa e della necessità di provvedere alla sua gestione, nonché valorizzazione, fruizione e guardiania, in data 30 ottobre 1998 l’Amministrazione comunale di Venezia stipulava una apposita convenzione con l’associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS), che su iniziativa del proprio Circolo Territoriale di Venezia si era resa disponibile a provvedere a dette attività.

A seguito di istanza di VAS, corredata dal relativo progetto di recupero del sito, l’allora Ministero delle Finanze, con atto prot. n. 21345 del 3 dicembre 1999 concedeva alla associazione il bene demaniale denominato “Isola di San Giacomo in Paludo” per sei anni, fino al 2 dicembre del 2005.

Con atto prot. n. 11754 del 14 giugno 2006 la concessione è stata successivamente rinnovata per ulteriori sei anni, con scadenza il 13 giugno del 2012.

In tutti questi anni VAS ha restaurato diversi immobili che insistono nell’isola, ha promosso attività didattiche volte alla valorizzazione culturale del bene, ha altresì avviato campagne di scavi archeologici con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha organizzato nell’isola numerosi convegni ed altri eventi sociali ed ha offerto, con cadenza bisettimanale, l’apertura dell’isola per visite guidate ai turisti. 

Approssimandosi la seconda scadenza della concessione, il 13 marzo del 2012 VAS ha presentato all’Agenzia del Demanio istanza di rinnovo del rapporto concessorio per 15 anni, ampiamente motivata e documentata, in cui ha dato atto in dettaglio delle opere svolte e degli eventi organizzati nell’Isola nel periodo di concessione intercorso e di quelle da svolgere, nell’interesse pubblico, per la valorizzazione del sito, per cui ha ottenuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia Laguna autorizzazione, prot. n. 11135 del 14.07.2011, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 42/2004  (con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).

All’istanza di rinnovo sono stati allegati la cronologia delle opere eseguite e degli eventi organizzati e gli elaborati grafici e tecnici, a firma dell’Arch. Gianluca Ballarin, degli interventi da realizzare, nel senso della più ampia valorizzazione del bene in concessione.

L’Associazione VAS ha altresì manifestato l’intenzione di continuare l’opera di conservazione, manutenzione e valorizzazione del compendio immobiliare, al fine della sua migliore fruizione pubblica, offrendo all’Amministrazione un dettagliato piano di sviluppo e di rivalutazione per gli anni a venire.

L’istanza di VAS è rimasta inevasa. 

Nell’ambito dell’istruttoria l’Agenzia del Demanio ha effettuato un primo sopralluogo nel luglio del 2012, a cui ne è seguito un secondo il 14 maggio del 2013, a seguito di sollecito di VAS, anche perché venuta casualmente a conoscenza nel frattempo che l’isola era stata inserita dall’Agenzia del Demanio nell’ambito del progetto denominato “Valore Paese – Dimore”. (vedi http://www.vasonlus.it/?p=3319).

Il suddetto progetto si concreta nella trasformazione di immobili inseriti in ambiti di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico in strutture ricettive: appare del tutto evidente che, così operando, si privilegi l’interesse privatistico allo sfruttamento di detti contesti di pregio, rispetto alle finalità di valorizzazione funzionale ed ambientale dei medesimi a vantaggio della collettività.

Avverso i suddetti provvedimenti VAS è stata costretta a rivolgersi al T.A.R. del Lazio, presentando il ricorso R.G.R. n. 4244/2013, depositato in data 10 maggio 2013.

A seguito dell’istanza di rinnovo, presentata il 13.03.2012, il 7 maggio del 2013 l’Agenzia del Demanio ha inviato VAS il modello di pagamento del canone di concessione, relativo all’Isola di San Giacomo in Paludo, per il periodo 01.06.2013 – 31.05.2014, per un ammontare pari ad Euro 5.893,84, pagamento al quale l’Associazione ha adempiuto il successivo 7 giugno 2013 

Si tratta di un espresso atto di rinnovo della concessione in oggetto, quantomeno fino al 31.05.2014, perfezionato con il pagamento da parte di VAS. 

La suddetta circostanza inficiava, in via assoluta ed assorbente, il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza formulata da VAS, poi impugnato in primo grado, anche in ossequio ai principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 C.C.).

Infatti con nota prot. n. 13580 del 9 agosto 2013 il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, nel ricordare gli impegni gravanti sulla associazione VAS, ai sensi dell’art. 9 della più volte richiamata concessione (impegni peraltro sempre onorati), del tutto inopinatamente e genericamente, ha comunicato alla medesima che, “nel corso delle verifiche e dei sopralluoghi svolti dalla scrivente Direzione, [sarebbe] emerso che detti interventi non sono stati effettuati dalla concessionaria“.

La suddetta affermazione è destituita di ogni fondamento, attesi i numerosi e documentati interventi posti in essere sull’Isola oggetto di concessione dall’Associazione odierna appellata. 

Con la stessa nota il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio ha informato VAS delle numerose manifestazioni di interesse ricevute in relazione alla gestione e valorizzazione dell’isola, nonché della necessità di esperire procedura di evidenza pubblica: ha invitato bonariamente al rilascio del compendio entro il 30 settembre 2013 ed ha imposto il pagamento di una indennità di 6.925,00 € per l’utilizzo secondo lui sine titulo dell’isola, trattenendo a titolo di acconto la somma già versata.

La nota è stata impugnata da VAS presso il T.A.R. per il Veneto, con ricorso R.G.R. n. 1583/2013 del 7 novembre 2013, per ottenerne il riparatorio annullamento, previa sospensione cautelare, eleggendo domicilio presso lo studio dell’avv. Prof. Daniele Granara come procuratore costituito in Genova, il quale ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata, a cui ha chiesto di ricevere ogni notificazione e comunicazione inerente al giudizio.

La I Sezione di Venezia del T.A.R. Veneto con Sentenza n. 393 del 27 marzo 2014 ha accolto il ricorso proposto da VAS ed ha annullato il provvedimento impugnato. (vedi http://www.vasonlus.it/?p=4148)

In particolare il TAR ha ritenuto preliminarmente la natura di bene del “demanio marittimo necessario” della laguna e, quindi, dell’Isola di S. Giacomo in Paludo, quale “pertinenza lagunare”, ed ha rilevato la conformità dell’attività svolta da VAS alla destinazione del bene (difettando, peraltro, la prova contraria da parte dell’Amministrazione), ritenendo conseguentemente applicabile la proroga della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative fino al 31 dicembre del 2020, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla Legge n. 25/2010. 

La sentenza, che indicava per la ricorrente il domicilio ex lege presso la cancelleria del T.A.R. per il Veneto, è stata notificata da VAS all’Agenzia del Demanio, e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, cumulativamente, ai sensi dell’art. 170, comma 2, C.P.C., al loro domicilio eletto ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, Piazza San Marco, n. 63, a mani dell’addetto Antonio Mazzucco, in data 21.05.2014, con elezione di domicilio, ai fini e per gli effetti dell’art. 330 C.P.C., in Venezia, Dorsoduro 3936, presso il Vice Presidente di VAS Dott. Giannandrea Mencini.

Avverso la sentenza hanno fatto appello al Consiglio di Stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e l’Agenzia del Demanio: ad adiuvandum è intervenuta anche la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti S.G.R. S.p.A. che nelle more del giudizio il 28 dicembre del 2013 ha acquistato l’isola. (vedi http://www.vasonlus.it/?p=11622)

Per la Sezione Quarta del Consiglio di Stato “è piuttosto l’affermazione circa la sussumibilità dell’isola lagunare nel demanio marittimo a non convincere”, perché a suo giudizio l’isola di San Giacomo in Paludo non rientrerebbe alla cosiddetta categoria del “demanio necessario” a cui appartengono anche i beni del demanio marittimo (ossia il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra, i canali utilizzabili ad uso marittimo): nell’elencazione che la Sezione Quarta considera “tassativa” non sono comprese le isole, neanche quando queste siano interne ad una laguna, per cui l’isola di San Giacomo in Paludo farebbe parte del cosiddetto “demanio non necessario” ovvero legale. 

Per la Sezione Quarta del Consiglio di Stato le “costruzioni” realizzate nell’isola, benché riconosciute come “bene culturale” vincolato in quanto tale, accedono comunque ad un suolo di circa 12.000 mq. che non ha le caratteristiche del demanio marittimo”, per cui l’isola non può considerarsi “pertinenza lagunare” in quanto le “costruzioni” “costituiscono pertinenze solo laddove insistono sul demanio marittimo o sul mare territoriale e siano caratterizzate da un rapporto di accessorietà rispetto al bene demaniale col quale si immedesimano, essendo destinate in modo durevole a servizio del demanio marittimo (com’è per i fari, i moli, gli argini)”.  

A tal ultimo riguardo non si può non osservare che l’isola di San Giacomo ha un molo, senza il quale occorrerebbe andarvi in elicottero! 

Sulla base della suddette disquisizioni di carattere meramente “formale”, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ritiene del tutto legittima la decisione di non rinnovare la concessione, perché rispettosa dell’art. 12 del contratto nella parte in cui fa “salva la possibilità di rinnovo” su istanza della VAS, ma “ove accordato dall’amministrazione”, la cui “decisione, successiva al rapporto concessorio, di bandire una procedura concorsuale, o di dismettere il bene, non necessitava quindi di motivazione particolare sul piano amministrativo”. 

Anche a tal ultimo riguardo non si può non osservare come la Quarta Sezione del Consiglio di Stato non abbia tenuto conto della sequenza cronologica degli atti, che attesta l’esatto contrario, dal momento che il pagamento richiesto di 5.893,84 e da VAS effettuato il 7 giugno 2013 costituiva un oggettivo atto di rinnovo della concessione, quantomeno fino al 31.05.2014, mentre il progetto “Valore Paese” lanciato con un appello del 13 febbraio del 2013 invitava a partecipare al bando nazionale “Valore Paese-Dimore” che andava proposto entro il 31 maggio 2013 e che è stato indetto senza nemmeno interpellare l’associazione VAS concessionaria dell’isola. 

Con Sentenza del Consiglio di Stato n. 980 del 26 febbraio 2015 è stata così riformata la sentenza del TAR ed è stato respinto il ricorso di primo grado di VAS, condannandola al pagamento delle spese non solo in favore del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dell’Agenzia del Demanio, ma anche della Cassa Depositi e Prestiti Investimenti S.G.R. S.p.A. intervenuta ad adiuvandum.

Come ha fatto sapere il Presidente  Guido Pollice, VAS ricorrerà in Cassazione.

 

 

 

 

 

 

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